Terremoto

Sospensione pagamenti per emergenza terremoto

ING, a seguito

  • degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro;
  • delle conseguenti
    • Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 3 maggio 2023, n. 991 - pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023.
    • Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 aprile 2023 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 106 dell’8 maggio 2023 - con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici sopra citati;
    • Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2024 – con la quale è stato prorogato, per ulteriori dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici sopra citati;

                                                                                   comunica che
i soggetti che abbiano residenza o sede legale/operativa nei comuni delle Province sopracitate, che siano titolari di mutui ipotecari relativi agli edifici distrutti o resi inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno il diritto di ottenere, a richiesta, la sospensione delle rate del proprio mutuo fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza previa presentazione di apposita autocertificazione del danno subìto (resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni).

La sospensione delle rate:

  • comporterà il congelamento del pagamento delle rate in scadenza durante il periodo di sospensione che riprenderà al termine dello stesso secondo il piano di ammortamento originario;
  • sarà a titolo NON ONEROSO (ovvero per il periodo di sospensione NON matureranno e quindi non saranno addebitati gli interessi contrattualmente previsti);
  • potrà essere revocata dal mutuatario in qualsiasi momento;
  • non comporterà alcuna segnalazione di insoluto alle banche dati in relazione alle rate sospese

Se hai subìto dei danni al tuo immobile e vuoi richiedere la sospensione del mutuo o hai bisogno di qualche chiarimento, chiedi supporto in filiale oppure contattaci al numero gratuito 800.71.72.73 da telefono fisso o allo 02.9996789 da cellulare o dall’estero.

ING, a seguito

  • dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania
  • della conseguente delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del suddetto evento sismico
  • dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 566 del 28 dicembre 2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 gennaio 2019)
  • della Legge 234/2021
  • la Legge 197/2022 (Legge Bilancio 2023) ex comma 732 ha disposto proroga lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2023
  • ed in ultimo, dell’art. 17 della Legge 18/2024 che ha previsto ulteriore proroga, senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2024 del termine di scadenza dello stato di emergenza

                                                                          comunica che

i soggetti residenti (o avente sede legale e/o operativa) nei comuni individuati, che siano titolari di mutui relativi ad edifici distrutti o resi inagibili, anche solo parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici,

hanno la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate del proprio mutuo fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza,

previa presentazione di apposita autocertificazione del danno subìto (resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni).

La sospensione delle rate:

  • comporterà il congelamento del pagamento delle rate e quindi un conseguente posticipo delle scadenze di pagamento delle rate residue del mutuo;
  • sarà a titolo NON ONEROSO (ovvero non saranno addebitati interessi maturati durante il periodo di sospensione);
  • potrà essere revocata dal mutuatario in qualsiasi momento.

Se hai subito dei danni al tuo immobile e vuoi richiedere la sospensione del mutuo o hai bisogno di qualche chiarimento chiedi supporto in filiale oppure contattaci al numero gratuito 800.71.7273 da telefono fisso o al 02.9996789 da cellulare o dall’estero.
 

ING a seguito

  • degli eccezionali eventi sismici verificatisi il 24 agosto, il 26 ed il 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 che hanno colpito il territorio delle regioni Lazione, Marche, Umbria e Abruzzo 
  • della Legge 229/2016 e successive modifiche, che definiscono quale nuova data termine dello stato di emergenza il 31 dicembre 2020
  • del decreto-legge n. 104 del 2020 convertito in legge n. 126 del 2020
  • a seguito della Legge 234/2021 (Legge Bilancio 2022), che fissa nuova proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2022
  • e, in ultimo, a seguito dell'art 134 della Legge 197/2022 (Legge Bilancio 2023), che fissa nuova proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2023

comunica che

I soggetti che abbiano residenza o sede legale e/o operativa nei comuni individuati, che siano titolari di mutui relativi ad edifici distrutti o resi inagibili, anche solo parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno la possibilità di richiedere  la sospensione del pagamento delle rate del proprio mutuo fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione  dello stato di emergenza, previa presentazione di apposita autocertificazione del danno subìto (resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni).

La sospensione delle rate:

  • comporterà il congelamento del pagamento delle rate in scadenza durante il periodo di sospensione che riprenderà al termine dello stesso secondo il piano di ammortamento;
  • sarà a titolo NON ONEROSO (ovvero non saranno addebitati interessi maturati durante il periodo di sospensione);
  • potrà essere revocata dal mutuatario in qualsiasi momento.

Se hai subito dei danni al tuo immobile e vuoi richiedere la sospensione del mutuo o anche solo per avere chiarimenti chiedi in filiale oppure contattaci da telefono fisso al numero gratuito 800.71.72.73 o, da cellulare/dall’estero, al 02.9996789.
 

 

ING a seguito

  • degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia
  • della conseguente Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 20 aprile 2023, n. 987 –pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.98 del 27 aprile 2023
  • Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2023 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.91 del 18 aprile 2023 - con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici sopra citati

comunica che

i soggetti che abbiano residenza o sede legale/operativa nei comuni sopracitati nella provincia di Perugia, che siano titolari di mutui ipotecari relativi agli edifici distrutti o resi inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno il diritto di ottenere, a richiesta, la sospensione delle rate del proprio mutuo fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza previa presentazione di apposita autocertificazione del danno subìto (resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni).

La sospensione delle rate:

  • comporterà il congelamento del pagamento delle rate in scadenza durante il periodo di sospensione che riprenderà al termine dello stesso secondo il piano di ammortamento;
  • sarà a titolo NON ONEROSO (ovvero non saranno addebitati interessi maturati durante il periodo di sospensione);
  • potrà essere revocata dal mutuatario in qualsiasi momento;
  • non comporterà alcuna segnalazione di insoluto alle banche dati in relazione alle rate sospese.

Se hai subito dei danni al tuo immobile e vuoi richiedere la sospensione del mutuo o anche solo per avere chiarimenti chiedi in filiale oppure contattaci da telefono fisso al numero gratuito 800.71.72.73 o, da cellulare/dall’estero, al 02.9996789.